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Il Tribunale di Roma riconosce pienamente la libertà di critica sindacale

martedì 11 novembre 2025

BY FILIPPO AIELLO

Con la sentenza n. 15600/2025, pubblicata il 7 novembre 2025, il Tribunale di Roma – Sezione Diritti della persona e immigrazione ha accolto integralmente le tesi difensive sostenute da questo Studio Legale, in rappresentanza della FILT CGIL, riconoscendo la piena legittimità del comunicato sindacale diffuso nel settembre 2024 e respingendo tutte le domande proposte da una nota compagnia aerea low cost.

La società aveva citato in giudizio la FILT CGIL, sostenendo che un comunicato sindacale – pubblicato il 24 settembre 2024 e intitolato “Alta adesione a sciopero di 24 ore (…)” – contenesse affermazioni false e diffamatorie, tali da ledere la propria immagine. In particolare, la compagnia lamentava che la notizia di “decine di cancellazioni” e di “ritardi fino a cinque ore” fosse del tutto priva di fondamento, chiedendo al giudice di dichiararne la natura diffamatoria, di ordinare la rettifica e di condannare il sindacato al risarcimento di 50.000 euro per danno non patrimoniale.

La difesa della FILT CGIL ha dimostrato che il comunicato costituiva un’espressione pienamente legittima del diritto di critica sindacale, riconosciuto e tutelato dall’art. 39 della Costituzione, e che i toni utilizzati rientravano nella normale dialettica del confronto tra lavoratori e impresa.

Il Tribunale di Roma, accogliendo integralmente questa impostazione, ha ricostruito i principi costituzionali e giurisprudenziali in materia, ricordando che il diritto di critica – a differenza del diritto di cronaca – non richiede una verità assoluta, ma soltanto un riscontro fattuale sufficiente. È quindi consentito l’uso di espressioni enfatiche o iperboliche, purché non trascendano in insulti o falsità gratuite.

Applicando tali criteri, il giudice ha ritenuto che il comunicato della FILT CGIL fosse pertinente al contesto di una vertenza sindacale e che le espressioni utilizzate rispondessero ai requisiti di veridicità sostanziale e continenza espressiva: le “decine di cancellazioni” trovavano riscontro nei dati effettivi dei voli annullati nella giornata dello sciopero, sebbene per cause diverse; la formula “alta adesione” rappresentava una legittima iperbole retorica, tipica della comunicazione sindacale; e il riferimento a “ritardi fino a cinque ore” era riconducibile a un episodio realmente avvenuto.

Il Tribunale ha quindi escluso ogni intento diffamatorio, sottolineando che la nota della FILT CGIL aveva finalità informativa e sindacale, non certo denigratoria.

Conseguentemente, il giudice ha rigettato tutte le domande della compagnia aerea, riconoscendo la piena legittimità dell’operato del sindacato e condannando la società attrice al pagamento delle spese di lite.

La sentenza assume particolare rilievo perché riafferma, con chiarezza, che il linguaggio sindacale, anche quando ricorre a toni accesi o espressioni non perfettamente aderenti ai numeri, è protetto dalla libertà di espressione e di critica collettiva, pilastro essenziale della democrazia nei luoghi di lavoro.