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Riconosciuta la naspi al lavoratore licenziato a sua insaputa
martedì 2 luglio 2024
BY VINCENZO LOPOPOLO
In un caso seguito da questo studio legale il tribunale di Roma ha condannato l’INPS al pagamento in favore del nostro cliente del trattamento NASpI a decorrere dalla domanda amministrativa.
In particolare l’INPS aveva rigettato la domanda in quanto il lavoratore aveva provveduto a depositare la relativa domanda una volta che era pervenuto a conoscenza del licenziamento irrogatogli dalla datrice di lavoro e non dalla data di effettivo licenziamento che però non era stato a lui comunicato.
Pertanto il tribunale di Roma ha dichiarato che «la secca determinazione del termine decadenziale deve trovare un contemperamento – ove il rapporto cessi per licenziamento e cioè per una causa non riconducibile al lavoratore – con il principio secondo cui esso è un atto recettizio, che per produrre effetto deve pervenire a conoscenza del destinatario, circostanza che nella specie non si è verificata. in tale evenienza (mancata conoscenza del licenziamento) è impedito il decorrere del termine di 68 giorni per la presentazione della domanda naspi. diversamente opinando e adeguandosi supinamente al dettato normativo, si finisce con il pretendere dal lavoratore il rispetto di un termine decorrente da un momento nel quale egli non può esercitare il diritto perché del tutto ignaro della sua causa generatrice: ciò conduce ad una irragionevole applicazione della norma, la quale mira attraverso la decadenza a sanzionare un’inerzia colpevole e non un ritardo non imputabile».