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Riconoscimento indennità retributiva per lo svolgimento di attività lavorativa presso sede secondaria
venerdì 22 marzo 2024
BY VINCENZO LOPOPOLO
In un caso seguito da questo studio legale il Tribunale di Roma ha condannato una società a pagare al nostro cliente una indennità retributiva riconosciutagli dalla datrice di lavoro per lo svolgimento di attività lavorativa in via esclusiva presso una sede secondaria sita in Fiumicino.
Tale indennità, unilateralmente, non è stata più erogata dalla datrice di lavoro in quanto quest’ultima sosteneva che l’attività lavorativa del nostro cliente presso la sede secondaria era diventata marginale.
Il Tribunale, con la sentenza n. 3300/2024 del 15-03-2024 ha statuito che l’indennità «prescinda totalmente dalla quantità delle ore effettivamente che l’odierno opposto ha dedicato al servizio di portierato. Nel contratto non è richiesto che il lavoratore sia dedito in via esclusiva all’aeroporto, né è richiesto che dedichi a detta postazione un minimo numero di ore cui condizionare a percezione della indennità de qua».
Pertanto al lavoratore è stata riconosciuta l’indennità retributiva per tutti i mesi, anche quelli ove aveva svolto attività lavorativa presso la sede secondaria anche per un solo giorno, in cui l’azienda inopinatamente aveva cessato di corrispondergliela.