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Organizzazioni di tendenza e tutela reale
venerdì 26 agosto 2022
BY FILIPPO AIELLO
Tribunale di Roma, Ord. 11.6.2022, est. Cottatellucci,
Il perseguimento da parte delle organizzazioni di tendenza dello scopo statutario di natura politica o culturale non esime dall’applicazione, in caso di licenziamento, delle tutele previste dall’art. 18 St. lav., ove l’attività sia organizzata in forma d’impresa con obiettivi e risultati lucrativi.
C.F., dipendente sin dal 1996 dell’associazione sportiva O.G.C., titolare di un circolo di golf, adibito a mansioni di addetto al ricevimento e al controllo degli ingressi, all’incasso delle quote sociali, alla registrazione e all’archiviazione della relativa documentazione, alla gestione dei rapporti con i frequentatori non soci, al centralino telefonico, è stato licenziato per giusta causa in ragione di due successive contestazioni disciplinari.
Il ricorrente, assistito dall’avv. Filippo Aiello, ha impugnato il licenziamento, lamentando precedenti atteggiamenti discriminatori a suo danno tenuti dai vertici dell’associazione, cui erano seguiti una prima formale contestazione, con cui gli era stato imputato di avere apostrofato al telefono, durante il periodo di sospensione dal lavoro, una collaboratrice dell’associazione, la quale di fatto lo sostituiva, preannunciandole un’indagine della Guardia di Finanza nei confronti del padre, socio del circolo; e una seconda contestazione, in cui gli era stato addebitato di essersi appropriato della somma consegnategli da una frequentatrice del circolo quale corrispettivo per il comodato della partecipazione sociale, senza portare a termine la transazione.
Questo studio, contestando la legittimità del licenziamento, ha invocato le tutele previste dall’art. 18 l. 300/1970, reintegratoria in via principale e indennitaria in via subordinata, e solo in via ulteriormente gradata, previa conversione del rito, ha chiesto ordinarsi la riassunzione o condannarsi la parte convenuta al risarcimento del danno ex art. 8 l. 604/1966.
Ha premesso che l’associazione datrice di lavoro non solo possedeva i requisiti dimensionali, ma aveva anche le caratteristiche imprenditoriali, che giustificavano l’applicazione dell’art. 18 l. 300/1970.
L’associazione convenuta, costituitasi in giudizio, oltre a ribadire la legittimità del provvedimento espulsivo adottato, ha richiamato il disposto dell’art. 4 co. 1 l. 108/1990, nella parte in cui esclude l’applicazione dell’art. 18 l. 300/1970 alle c.d. organizzazioni di tendenza.
L’eccezione è stata disattesa dal giudice, il quale ha osservato che l’art. 4 co. 1 cit. introduce una disposizione eccezionale, derogando rispetto alla disciplina generale posta a tutela del posto di lavoro. Come tale deve essere oggetto di rigorosa interpretazione, giungendo a postulare che il carattere socio-culturale dell’associazione, se organizzata e condotta in forma d’impresa perseguente finalità lucrative, non possa costituire valida ragione di esonero dall’assoggettamento al regime dell’art. 18 l. 300/1970.
L’esame della documentazione contabile e, soprattutto, dello statuto della convenuta, che, pur ispirato alla promozione e allo sviluppo delle attività sportive e a uno scopo sociale, include fra le proprie risorse finanziarie gli introiti derivanti da operazioni commerciali, quali la locazione di impianti e locali a terzi o lo sfruttamento del marchio, ed eventuali altre entrate, hanno confermato la natura imprenditoriale dell’associazione datrice di lavoro.
Nel merito il Tribunale ha ritenuto, quanto all’episodio oggetto della prima contestazione disciplinare, che il fatto addebitato si era effettivamente svolto e che tuttavia, per quanto “sgradevole e gratuito”, esso non era connotato da illiceità, non concretandosi in un’offesa a una collega, ipotesi comunque prevista dal ccnl come passibile di sanzione conservativa, né in un ingiuria, come definita dall’abrogata disposizione del codice penale, tanto meno in una minaccia, posto che un controllo di regolarità contabile e fiscale da parte delle autorità preposte non presenta alcun profilo di abuso, né è destinato a determinare conseguenze pregiudizievoli, in assenza di violazioni. L’episodio infine riguardava un colloquio privato tra il ricorrente e la collaboratrice, a cui rimaneva estraneo il rapporto fiduciario tra dipendente e datore di lavoro.
Il secondo addebito, ad avviso del giudice, non aveva trovato riscontro nell’istruttoria espletata, da cui era emerso che il ricorrente, non si era appropriato del denaro e che anzi aveva portato a termine la transazione con un socio, il quale aveva concesso alla frequentatrice del circolo in comodato la fruizione della sua partecipazione associativa, sottoscrivendo la relativa scrittura privata e ricevendo in cambio dallo stesso ricorrente il corrispettivo. La versione datoriale, anche nella ricostruzione operata dagli informatori, risultava contraddittoria e la contestazione tardiva rispetto all’iniziale emergere della questione.
Il licenziamento è stato pertanto annullato, con condanna a carico dell’associazione alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro e al pagamento dell’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto dalla data del licenziamento sino a quella dell’effettiva reintegrazione, entro il limite massimo di dodici mensilità, oltre che al versamento della relativa contribuzione.