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ATAC: manca il Consiglio di disciplina? Il licenziamento è nullo.

mercoledì 24 agosto 2022

BY FILIPPO AIELLO

Corte Appello di Roma, sent. 30.3.2022, Est. Turco, P.M. (avv. F. Aiello) c. A. S.p.A. (Avv. V. Fortunato)

  

Una lavoratrice dipendente di un’azienda autoferrotranviaria, assistita dall’avv. Filippo Aiello, ha instaurato un giudizio c.d. Fornero presso il Tribunale di Roma al fine di impugnare la destituzione dal servizio, dovendosi ricordare che la disciplina che regola la fattispecie in tale rapporto è il  R.D. 8 gennaio 1931, n. 148. L’azienda ha contestato alla dipendente di avere presentato, nel periodo compreso dal maggio 2017 al giugno 2020, ventisei certificati medici del pediatra a giustificazione di giornate di assenza fruite a titolo di malattia della figlia risultati, tuttavia, non autentici. Nella prima fase Fornero, il Tribunale aveva respinto la domanda mentre nella fase di opposizione ha accertato l’illegittimità della destituzione ritenendo, tuttavia, la sussistenza del fatto meno grave rappresentato dalla colposa inosservanza da parte della lavoratrice dei doveri di diligenza nel controllo circa la regolarità dei certificati medici. La società, pertanto, è stata condannata solo alla corresponsione della indennità onnicomprensiva di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. 

A seguito di reclamo, la Corte di Appello ha accertato l’irregolarità della procedura disciplinare per la mancata costituzione del Collegio di disciplina previsto dal R.D. 148/1931, ritenendo tale adempimento un requisito essenziale ai fini della legittimità del provvedimento disciplinare espulsivo. 

A parere della Corte, infatti, il Regio Decreto, agli artt. 53 e 54 prevede un preciso iter procedimentale per la sanzione non conservativa della destituzione adottata con delibera del Consiglio di Disciplina. Tra tali adempimenti, vi è la possibilità per il dipendente, le cui giustificazioni non siano state accolte, di chiedere, entro dieci giorni dalla conferma della punizione opinata da parte del Direttore, che sulla sanzione non conservativa giudichi il Consiglio di disciplina. A parere dei giudici del reclamo, il datore di lavoro avrebbe dovuto preliminarmente esperire la procedura di acquisizione della valutazione da parte del Consiglio di disciplina prevista negli artt. 53 e 54 del Regio Decreto 148/1931. Tale omissione ha infatti impedito alla dipendente di esercitare la facoltà prevista dall’art. 53 del Decreto, mancanza questa ritenuta determinante ai fini della soluzione della controversia. 

Quanto alle conseguenze applicabili al caso di specie, i giudici capitolini, dopo aver richiamato gli indirizzi giurisprudenziali sul punto (in particolare, Cass. 123770/19; Cass. lav. n. 17286 del 16 aprile - 28 agosto 2015), hanno osservato che la nullità di una sanzione disciplinare per violazione del procedimento finalizzato alla sua irrogazione - sia quello generale di cui all'art. 7 St. lav., sia quello specifico previsto per gli autoferrotranvieri dall'art. 53 del r.d. n. 148 del 1931, all. A (nel caso di specie l'omessa pronuncia da parte del Consiglio di disciplina) - rientra tra quelle c.d. di protezione, poiché ha natura inderogabile ed è posta a tutela del prestatore quale contraente più debole del rapporto. Quanto poi alle conseguenze di tali mancanze, la Corte di Appello ha aderito a quell’orientamento della Suprema Corte (Cass. lav. n. 13804 del 31/05/2017) secondo cui in materia di procedimento disciplinare a carico degli autoferrotranvieri, l'art. 53 dell'allegato A al R.D. n. 148 del 1931 prevede una procedura articolata in più fasi, inderogabile e volta alla tutela del lavoratore dipendente, quale contraente debole. 

Alla luce di tale principio, l’omissione di una delle suddette fasi determina la nullità della sanzione disciplinare che, in relazione al tipo di violazione, rientra nella categoria delle nullità di protezione. Secondo la Corte, in virtù di tali ragioni, il licenziamento deve essere considerati nullo con applicazione della tutela reale e il pagamento dell’indennità risarcitoria prevista dall’art. 18, quarto comma, L. 300/70.