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Il superminimo non assorbito in occasione di plurimi aumenti retributivi si trasforma in “superminimo non assorbibile” – App. Milano n. 146/2022

venerdì 6 maggio 2022

BY FRANCESCA BUCCELLATO

Alcuni lavoratori, dipendenti di una nota società telefonica, hanno richiesto l’assistenza legale del nostro studio legale perché il Tribunale accertasse che il superminimo a loro riconosciuto dall’azienda, anche molti anni prima, a titolo di “superminimo assorbibile” fosse riconosciuto come “non assorbibile”.

Con la sentenza n. 146/2022 la Corte d’Appello di Milano ha confermato la decisione del Tribunale di Milano n. 1098/2021 e rigettando l’appello proposto dalla azienda ha stabilito che il superminimo individuale che, per molti anni e in molteplici occasioni (promozioni di livello e aumenti retributivi contrattuali) non è stato oggetto di assorbimento da parte del datore di lavoro, deve essere considerato come “superminimo non assorbibile”.

La vicenda processuale ha origine quando nel febbraio 2018 la società datrice di lavoro, inaspettatamente, in occasione degli aumenti retributivi previsti dal rinnovo del ccnl Telecomunicazioni stipulato nel novembre 2017, operava, per la prima volta dopo oltre un decennio – e in alcuni casi anche un ventennio -, una decurtazione dalle buste paga dei suoi dipendenti.

In particolare, la società procedeva a operare l’assorbimento del superminimo individuale per un importo corrispondente a quello dell’aumento retributivo.

La stessa cosa avveniva pochi mesi, nel luglio 2018, in corrispondenza del secondo aumento retributivo previsto dal nuovo contratto collettivo.

I giudici della corte d’appello hanno così ribadito quanto già più volte stabilito dalla Corte di Cassazione, ovvero che «ai fini della ricostruzione della volontà negoziale … deve essere valutato il comportamento delle parti anche successivo alla conclusione del relativo patto, tra cui può assumere valore dirimente la protrazione nel tempo della condotta aziendale di sottrazione del superminimo agli aumenti tabellari fissati dal contratto collettivo».

Sentenza CDA Milano 146-2022