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Per ottenere le ultime 3 mensilità dal Fondo Inps è sufficiente proporre un ricorso per decreto ingiuntivo nei 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.

mercoledì 15 dicembre 2021

BY APALEX

Cass., 15 dicembre 2021, n. 40178. S.T. e altri (Avv. Filippo Aiello) c. INPS (Avv.ti Vincenzo Triolo, Maria Passarelli, Vincenzo Stumpo, M auro Sferrazza).

Fondo di Garanzia presso l’Inps – Ultime tre mensilità – Arco temporale di 12 mesi – Avvio del procedimento monitorio – Sufficienza.

Il Fondo di garanzia istituito presso l’INPS è tenuto al pagamento dei crediti di lavoro inerenti agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici che precedono la data di proposizione di qualunque iniziativa giudiziaria promossa per ottenere la realizzazione del diritto di credito fermo restando che tale garanzia non può essere concessa prima della decisione d’apertura della procedura concorsuale. Similmente il principio deve essere applicato, a prescindere dalla soggezione o meno del datore di lavoro a procedure concorsuali, in presenza di iniziative del lavoratore volte a far valere in giudizio quei diritti, come l’attivazione, entro l’anno dalla cessazione del rapporto di lavoro, di un ricorso per decreto ingiuntivo.

Art. 2 d.lgs. 80 1992.

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Alcuni lavoratori, assistiti da questo studio nel giudizio di legittimità, richiedevano la cassazione della sentenza d’appello che aveva escluso la copertura della garanzia del Fondo INPS relativamente alle ultime tre mensilità (ex art. 2 del d.lgs. 80/1992), per la decorrenza del termine dei dodici mesi precedenti richiesti dalla norma, in quanto non aveva ritenuto sufficiente l’avvio del tempestivo procedimento monitorio entro l’anno dalla cessazione dei rapporti di lavoro ritenendo necessario anche l’avvio di un primo atto di esecuzione.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso proposto da questo studio e ha affermato che il Fondo di garanzia istituito presso l’INPS è tenuto al pagamento dei crediti di lavoro inerenti agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici che precedono la data di proposizione di qualunque iniziativa giudiziaria promossa per ottenere la realizzazione del diritto di credito.

Più in particolare ha rilevato che il principio deve essere applicato, a prescindere dalla soggezione o meno del datore di lavoro a procedure concorsuali, in presenza di iniziative del lavoratore volte a far valere in giudizio quei diritti, come l’attivazione, entro l’anno dalla cessazione del rapporto di lavoro, di un ricorso per decreto ingiuntivo.

In sostanza per ottenere la garanzia per le ultime tre mensilità e il relativo pagamento da parte del Fondo Inps è sufficiente proporre un ricorso per decreto ingiuntivo nei 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.