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Un nostro successo in tema di contratti collettivi di prossimità

giovedì 7 gennaio 2021

BY APALEX

Tribunale Civitavecchia , G.U. 17 dicembre 2020, n. 715 (Est. Vitello)

Un dipendente di una Compagnia Aerea, licenziato il 24.09.2014 nell’ambito di una procedura di mobilità, si doleva della illegittimità della previsione pattizia contenuta nell’accordo sindacale aziendale (del 12.7.14) in forza della quale l’indennità sostituiva del preavviso era stata determinata in misura pari alla retribuzione di soli 5 giorni lavorativi anziché nella misura prevista dall’art. 31 del ccnl Trasporto Aereo (del 16.07.14) in 20 giorni per ogni anno di anzianità.


Il Tribunale provvedeva ad indagare la natura giuridica della pattuizione contenuta nell’accordo sindacale aziendale predetto per verificare se si trattasse di un contratto di prossimità che, ai sensi dell’art. 8 D.L. n. 138/2011, conv. nella L. 14 settembre 2011, n. 148, avrebbe potuto avere capacità di derogare alle disposizioni di legge ed alle regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro. Il Tribunale evidenzia che la norma ha carattere eccezionale ed, in quanto tale, è soggetta a stretta interpretazione e che, al fine di verificare se un accordo rientri tra quelli di prossimità occorre accertare non soltanto che le organizzazioni sindacali stipulati siano maggiormente rappresentative sul piano nazionale o territoriale e che l’oggetto sia ricompreso tra le materie indicate tassativamente dal legislatore, ma anche che la volontà delle parti di stipulare un contratto ex art. 8 D.L. n. 138/2011 sia riconoscibile dal testo dell’accordo, dovendo essere esplicitati il fine perseguito (tra quelli indicati dalla legge), le norme cui si intende derogare e il nesso eziologico tra fini e deroghe.

Il Tribunale ha rilevato che nell’accordo anzidetto difettava l’indicazione della finalità perseguita (tra quelle indicate dalla legge) e del nesso eziologico tra la stessa e la deroga concernente la riduzione del termine di preavviso e della relativa indennità né erano state dedotte le quote di rappresentatività delle organizzazioni sindacali sottoscrittrici dell’accordo in esame al fine di consentire di vagliare il requisito della maggior rappresentatività sul piano nazionale o territoriale. Di conseguenza, il Tribunale ha escluso che la pattuizione relativa al preavviso contenuta nell’accordo sindacale citato potesse rientrare nell’alveo del contratto di prossimità concludendo che la natura giuridica della pattuizione era quella di un comune contratto collettivo di livello aziendale.

Affermata la esatta natura dell’accordo aziendale in esame, la seconda questione risolta dal Tribunale riguarda il rapporto tra questo ed il CCNL del Trasporto Aereo in quanto, pacificamente, alla data del licenziamento coesistevano due pattuizioni collettive che regolavano il preavviso. Il Tribunale afferma che il rapporto tra il contratto collettivo nazionale e quello aziendale è regolato non in base a principi di gerarchia e di specialità propri delle fonti legislative, ma sulla base della effettiva volontà delle parti sociali, caratterizzandosi in ragione di una reciproca autonomia delle due discipline.  Evidenzia il Tribunale che, nella specie, la pattuizione di livello aziendale in ordine al preavviso non costituiva intesa modificativa del CCNL concludendo che, in applicazione del criterio di competenza delineato dalle parti sociali, doveva prevalere la disciplina del preavviso contenuta nell’art. 31 CCNL accogliendo, quindi, la domanda attorea